\paperw9000 \margr0\margl0 \plain \fs20 \f1 \fs24 Il Trattato di Maastricht (basato sullÆaccordo raggiunto dal Consiglio europeo tenutosi nei giorni 9 e 10 dicembre 1991 in quest
a cittα olandese e firmato dai ministri degli Esteri e delle Finanze degli Stati membri) Φ stato ampiamente e ripetutamente presentato, illustrato e commentato come una costruzione æa tre pilastriÆ, che si trovano disegnati a grandi linee giα nel secondo
articolo (art. B), con lÆenunciazione dei seguenti fondamentali obiettivi:\par
ô- promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della co
esione economica e sociale e lÆinstaurazione di unÆunione economica e monetaria il cui esito finale sia una moneta unica, in conformitα delle disposizioni del presente trattato;\par
- affermare la sua identitα sulla scena internazionale, segnatamente me
diante lÆattuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune che potrebbe, successivamente, condurre a una difesa comune;\par
- rafforzare la tutela dei diritti e degli interess
i dei cittadini dei suoi Stati membri mediante lÆistituzione di una cittadinanza dellÆUnione;\par
- sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interniö.\par
Vediamo allora come si configurano pi∙ precisamente e opera
tivamente i tre pilastri, secondo i successivi articoli del Trattato.\par
Il primo Φ quello della Comunitα Economica (CE), che unifica le tre Comunitα preesistenti (\b \cf4 \ATXht2131 CEE\b0 \cf0 \ATXht0 , \b \cf4 \ATXht2121 CECA\b0 \cf0 \ATXht0 , \b \cf4 \ATXht2141 Euratom\b0 \cf0 \ATXht0 ) sotto la guida - anzi si potrebbe dire sotto il governo - del Consiglio, del Parlamento e della Commissione. Viene ipotizzato uno sviluppo graduale ha condotto alla completa fusione nella Unione Economica e Monetaria
(UEM), con banca centrale europea e moneta unica. Questa operazione viene qualificata come æfederaleÆ in virt∙ del cosiddetto ôprincipio della sussidiarietαö enunciato nellÆart. 3B, Titolo 11, del Trattato, secondo il quale ônei settori che non sono di
sua esclusiva competenza la Comunitα interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dellÆazione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque [...] essere meglio realizzati a livello comunitarioö.
Fermo restando questo principio, il Trattato amplia e rafforza le competenze della Comunitα specialmente in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, di ambiente, di legislazione sociale, di promozione culturale.\par
Il secondo pilastro Φ costituito d
alla Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), ôistituita e disciplinataö - come annuncia lÆart. J - dal Titolo V, artt. Jl-J7. In realtα in questi articoli la PESC Φ proiettata nel futuro, non ancora istituzionalizzata. Soggetti attivi sono, nel cor
so di tutto il Titolo V, gli ôStati membriö che ôsi informano reciprocamente e si concertano in sede di Consiglioö, il quale ôogniqualvolta lo ritenga necessario, definisce una posizione comuneö (art. J2). ╚ affermata, peraltro, la volontα di coordinamen
to delle politiche nazionali e di ricerca di posizioni comuni in seno alle organizzazioni internazionali; per la difesa Φ istituito un legame organico tra Unione Europea e \b \cf4 \ATXht21311 UEO\b0 \cf0 \ATXht0 , alla quale - in quanto ôparte integrante
ö dello sviluppo dellÆUnione Europea - viene richiesto ôdi elaborare e di porre in essere le decisioni e le azioni della Unione aventi implicazioni nel settore della difesaö (art. J4/2). \par
Il terzo pilastro consiste nella ôcooperazione intergovernati
vaö in funzione della ôcittadinanza europea istituita con lÆart. G/C del Titolo I: in pratica riguarda principalmente la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere degli Stati membri (come giα a suo tempo convenuto tra Francia, Germania e
Benelux con lÆAccordo di Schengen del 1985) e perci≥ la responsabilitα giudiziaria e di polizia in tale ambito. LÆesilitα di questo pilastro risulta particolarmente evidente al confronto con il Progetto di costituzione della UE che il Parlamento europeo
ha votato nel febbraio 1994, approvando cos∞ il rapporto presentato dal deputato belga Fernand Herman (aderente al Partito Popolare Europeo), dove va subito notata e sottolineata lÆattribuzione alla Corte di giustizia della competenza a pronunciarsi ôsu
qualsiasi ricorso presentato da un privato, inteso ad accertare la violazione da parte dellÆUnione di un diritto dellÆuomo garantito dalla Costituzioneö (art. 38 del Progetto).\par
Dal punto di vista istituzionale il Trattato di Maastricht va incontro i
n misura assai cauta e limitata allÆesigenza di colmare il cosiddetto ædeficit democraticoÆ: esigenza che si traduce in primo luogo nella proposta di estendere e rafforzare le competenze, le funzioni e i poteri del Parlamento europeo al riguardo. Tuttavi
a sul terreno della Unione Economica e Monetaria lÆestensione dei poteri del Parlamento Φ rilevante e configura entro certi limiti un ruolo di æco-decisioneÆ. Importante Φ anche il conferimento al Parlamento del potere dÆinvestitura della Commissione, gi
α esercitato nei confronti della Commissione nominata allÆinizio del 1995. Ma in materia di politica estera e di sicurezza comune, il Parlamento, oltre a essere informato e consultato, pu≥ perfino ôrivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al
Consiglio. Esso procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti nellÆattuazione della politica estera e di sicurezza ô (Titolo V, art J7), Sostanzialmente identiche sono le disposizioni concernenti il ruolo del Parlamento riguardo alla cooperazio
ne nei settori della giustizia e degli affari interniö (Titolo VI, art. K6).\par
Sempre rispetto alla suddetta esigenza democratica Φ importante - e promettente - lÆistituzione del Comitato delle Regioni, con funzioni soltanto consultive, che pero apron
o canali di partecipazione pi∙ articolata e decentrata.\par
La Commissione presieduta da Delors collabor≥ attivamente e pochi giorni dopo la firma del Trattato invi≥ al Consiglio una comunicazione intitolata \i DallÆ\b \cf4 \ATXht2221 Atto Unico\b0 \cf0 \ATXht0 al dopo Maastricht: i mezzi per realizzare le nostre ambizioni, \i0 alle quali, tuttavia, non giovarono certo le resistenze e le esitazioni che si manifestarono clamorosamente, in Danimarca con lÆesito negativo del referendum sul Trattato (poi su
perato con una ratifica ottenuta al prezzo di alcune deroghe concesse a quello Stato), e in Francia, con un esito del referendum, che, anche se positivo, metteva in evidenza una vasta opposizione nellÆopinione pubblica di quel paese.\par
Il contributo p
i∙ sostanzioso fornito dalla Commissione al consolidamento della Unione Europea fondata a Maastricht lo si trova nel \i Libro Bianco sulla strategia a medio termine per la crescita, la competitivitα e lÆoccupazione\i0 , presentato dalla Commissione al Co
nsiglio europeo di Bruxelles il 10 dicembre 1993. Al centro vi Φ il problema della occupazione. Giα nel par. 3 dellÆintroduzione il Libro Bianco avverte che lÆUnione Europea si trova di fronte a una ôdisoccupazione di massaö che investe 17 milioni di per
sone, pari allÆ11% della popolazione attiva: impressionante aumento rispetto ai 12 milioni, pari allÆ8%, del 1990; esso enuncia e illustra, per far fronte a questa situazione ôdrammaticaö e ai ôproblemi strutturaliö che la determinano, una ôstrategia di
crescitaö animata da un energico ôspirito di solidarietαö e articolata in una serie di precise proposte in materia soprattutto di ôricerca e innovazione, organizzazione del lavoro, qualitα dei prodotti, nuovi mercati, iniziative nei settori dei trasporti
, dellÆenergia, delle telecomunicazioniö, associate a ônuove politicheö di educazione e formazione, miranti a un ônuovo modello di sviluppo economicoö.